La L.R. 29 ottobre 2014 n.10 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016 n.16 prevede che: "In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione [..], dell’articolo 29 [..], con le seguenti specificazioni:
[..]
b) non trova applicazione l’articolo 10 del Decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;"